Art. 2.
(Corsi di formazione e di addestramento).

      1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.

 

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      2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione provvedono, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.

      3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità ed omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.